Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta un grande cambiamento nella gestione amministrativa dei rifiuti in Italia.
Istituito dal Decreto Legislativo 152/2006, questo sistema digitale mira a ottimizzare e centralizzare le operazioni legate alla tracciabilità dei rifiuti. La gestione tecnica è affidata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Nei prossimi paragrafi vogliamo fare chiarezza su tre punti fondamentali:
- Quali categorie di soggetti devono iscriversi al RENTRI?
- Entro quando le diverse categorie di soggetti devono iscriversi al RENTRI?
- Quali sono gli altri adempimenti previsti dal RENTRI?
Chi deve iscriversi al RENTRI?
L’iscrizione al RENTRI non è obbligatoria per tutti i soggetti, lo è però per coloro che appartengono alle categorie di seguito descritte:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti (il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente e non alla singola unità locale) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
– industriali
– artigianali
– derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Tempistiche e modalità di iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato e integrato nella piattaforma dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le scadenze per l’adesione e per l’adempimento degli obblighi variano in base alla categoria di appartenenza, come indicato di seguito.
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 devono iscriversi operatori professionali e grandi produttori di rifiuti:
- impianti di trattamento rifiuti;
- trasportatori e intermediari di rifiuti;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e
artigianali e da trattamento di acque, fumi e rifiuti con più di 50 dipendenti.
Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 devono iscriversi produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti:
- produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di acque, fumi e rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 devono iscriversi gli altri produttori di rifiuti pericolosi:
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese.
Adempimenti previsti dal Rentri
Riportiamo di seguito e divisi per categoria di appartenenza anche gli altri adempimenti previsti dal RENTRI.
Adempimenti per gli operatori professionali e grandi produttori di rifiuti (H3)
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 è prevista l’iscrizione per gli operatori professionali e grandi produttori di rifiuti.
Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti:
• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;
• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;
• emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
• restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (adempimento valido solo per trasportatori).
Dal 13 febbraio 2026 questi soggetti:
• emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;
• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale;
• restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (adempimento valido solo per impianti di gestione rifiuti).
Adempimenti per produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti (H3)
Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti:
• tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
• emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al RENTRI.
Dalla data di iscrizione:
• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
Dal 13 febbraio 2026:
• emettono i FIR in formato digitale;
• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale.
Adempimenti per altri produttori di rifiuti pericolosi (H3)
Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti:
• tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
• emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI.
Dalla data di iscrizione:
• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
Dal 13 febbraio 2026
• emettono i FIR in formato digitale;
• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.
Il RENTRI, a regime, potrà rappresentare un passo importante verso una gestione più trasparente, efficiente e sostenibile dei rifiuti.
Il passaggio può risultare complesso, per questo i nostri consulenti sono a disposizione: il nostro principale impegno si muove nell’ottica della condivisione di informazioni e applicazione di best practice.