Il RENTRI: Un sistema per la tracciabilità dei rifiuti

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta un grande cambiamento nella gestione amministrativa dei rifiuti in Italia.

Istituito dal Decreto Legislativo 152/2006, questo sistema digitale mira a ottimizzare e centralizzare le operazioni legate alla tracciabilità dei rifiuti. La gestione tecnica è affidata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nei prossimi paragrafi vogliamo fare chiarezza su tre punti fondamentali:

  1. Quali categorie di soggetti devono iscriversi al RENTRI?
  2. Entro quando le diverse categorie di soggetti devono iscriversi al RENTRI?
  3. Quali sono gli altri adempimenti previsti dal RENTRI?

Chi deve iscriversi al RENTRI?

L’iscrizione al RENTRI non è obbligatoria per tutti i soggetti, lo è però per coloro che appartengono alle categorie di seguito descritte:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti (il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente e non alla singola unità locale) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:

– industriali
– artigianali
– derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Tempistiche e modalità di iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato e integrato nella piattaforma dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le scadenze per l’adesione e per l’adempimento degli obblighi variano in base alla categoria di appartenenza, come indicato di seguito.

Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 devono iscriversi operatori professionali e grandi produttori di rifiuti:

  • impianti di trattamento rifiuti;
  • trasportatori e intermediari di rifiuti;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e

artigianali e da trattamento di acque, fumi e rifiuti con più di 50 dipendenti.

Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 devono iscriversi produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti:

  • produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di acque, fumi e rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 devono iscriversi gli altri produttori di rifiuti pericolosi:

  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
  • altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese.

Adempimenti previsti dal Rentri

Riportiamo di seguito e divisi per categoria di appartenenza anche gli altri adempimenti previsti dal RENTRI.

Adempimenti per gli operatori professionali e grandi produttori di rifiuti (H3)

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 è prevista l’iscrizione per gli operatori professionali e grandi produttori di rifiuti.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti:

• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;

• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;

• emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;

• restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (adempimento valido solo per trasportatori).

Dal 13 febbraio 2026 questi soggetti:

• emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;

• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale;

• restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (adempimento valido solo per impianti di gestione rifiuti).

Adempimenti per produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti (H3)

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti:

• tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;

• emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al RENTRI.

Dalla data di iscrizione:

• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;

• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

Dal 13 febbraio 2026:

• emettono i FIR in formato digitale;

• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale.

Adempimenti per altri produttori di rifiuti pericolosi (H3)

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti:

• tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;

• emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI.

Dalla data di iscrizione:

• tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;

• trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

Dal 13 febbraio 2026

• emettono i FIR in formato digitale;

• trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.

Il RENTRI, a regime, potrà rappresentare un passo importante verso una gestione più trasparente, efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Il passaggio può risultare complesso, per questo i nostri consulenti sono a disposizione: il nostro principale impegno si muove nell’ottica della condivisione di informazioni e applicazione di best practice.

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